Art. 5.

      1. L'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 146 - (Norme finali). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 143-bis, 144 e 145 si applicano anche agli enti locali previsti dall'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e di province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in

 

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quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.
      2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la competenza a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di scioglimento, di cui all'articolo 143, comma 2, e sui ricorsi contro i provvedimenti di nomina del commissario straordinario, di cui all'articolo 143-bis, comma 1, del presente testo unico, è devoluta al tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.
      3. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni».